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D. 09/03/2000 n. 5213.3 Sulla base di quanto definito nei precedenti commi, il Gestore elabora le regole tecniche necessarie a definire i rapporti con l'utente relativamente alla gestione, all'esercizio, alla manutenzione e allo sviluppo delle parti di impianto all'interno del sito di connessione funzionali all'attività di trasmissione e non comprese nella rete di trasmissione nazionale, unicamente ai criteri ed alle modalità di qui all'art. 3, quinto comma, del decreto del Ministero dell'industria 25-6-1999. Art. 14. Impianti degli utenti indiretti Le regole tecniche relative agli impianti di produzione connessi indiretta mente alla rete di trasmissione nazionale, di cui all'art. 3, comma 3.2, lettere a) e b), devono essere compatibili con le regole tecniche adottate dal gesto re della rete alla quale tali impianti sono direttamente connessi e disciplinare almeno: a) prestazioni dei sistemi di telemisura e di trasmissione di dati installati nel sito di connessione al fine dell'espletamento delle attività di trasmissione e dispacciamento del Gestore; b) limiti di variazione della frequenza di rete entro cui l'impianto rimane connesso; c) limiti all'immissione e al prelievo di potenza attiva e reattiva dell'impianto connesso nelle varie condizioni ammesse di tensione e di frequenza di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7, comma 7.1; d) eventuale partecipazione dell'impianto al ripristino del servizio elettrico e, in particolare, alle varie fasi del ripristino, dal rilancio di tensione alla ripresa totale del servizio; e) eventuale partecipazione dell'impianto di generazione ai vari livelli di regolazione della frequenza; f) eventuale partecipazione dell'impianto di generazione ai vari livelli di regolazione della tensione; g) requisiti di flessibilità, ivi inclusi: - procedure di rialimentazione; - condizioni di avviamento e di parallelo; - presa di carico e modulabilità della potenza attiva; - capacità di variazione della potenza reattiva; - funzionamento in seguito a guasti esterni; - funzionamento su porzioni isolate della rete di trasmissione nazionale. Art. 15. Altre reti non connesse alla rete di trasmissione nazionale Il Gestore predispone regole tecniche relative alle reti situate sul territorio nazionale e non connesse alla rete di trasmissione nazionale a loro volta distinte in: a) reti con obbligo di connessione di terzi; b) reti interne di utenza; c) linee dirette. Tali regole tecniche definiscono, compatibilmente con la normativa tecnica vigente per le stesse reti, unicamente le condizioni necessarie per la sicurezza e la connessione operativa tra le reti, attraverso il coordinamento fra le procedure di gestione, esercizio e manutenzione adottate dal Gestore e dai gestori delle reti non connesse alla rete di trasmissione nazionale. Art. 16. Procedure per l'elaborazione e l'aggiornamento delle regole tecniche 16.1 Le regole tecniche sono elaborate e aggiornate dal Gestore sulla base di procedure che prevedono la partecipazione dei soggetti interessati, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 4, comma 4.1. 16.2 Il Gestore definisce e comunica all'autorità le modalità e i tempi degli adempimenti istruttori, in particolare prevedendo: a) la diffusione di versioni preliminari delle regole tecniche al fine di acquisire osservazioni scritte dei soggetti interessati; 16.3 Ai fini della verifica e dell'approvazione delle regole tecniche il Gestore trasmette all'autorità la delibera di adozione delle regole tecniche unicamente a: a) relazione tecnica recante i presupposti per l'adozione delle regole tecniche; b) eventuali osservazioni dei soggetti interessati; c) eventuale documentazione tecnica acquisita nel corso del procedi mento per l'adozione delle regole tecniche. 16.4 L'autorità verifica la conformità delle regole tecniche alle presenti direttive e si pronuncia, sentito il Gestore, entro novanta giorni dal ricevimento della delibera di approvazione di cui al precedente comma. Qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine le regole tecniche si intendono approvate. 16.5 Il Gestore rivede le regole tecniche approvate dall'autorità con cadenza di norma annuale, al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche e di modifiche normative. Qualora, a seguito della revisione, il Gestore ritenga necessario un aggiornamento delle regole tecniche, procede all'adozione delle regole tecniche aggiornate e le trasmette, unitamente alla documentazione di cui al precedente comma 16.3, all'autorità per la conseguente verifica e l'approvazione. 16.6 Il Gestore predispone e rende disponibile all'Autorità un apposito registro, anche su supporto informatico, nel quale sono riportate le modificazioni e le integrazioni delle regole tecniche avvenute a seguito dell'aggiornamento, unicamente alle deroghe di cui all'art. 5, commi 5.1 e 5.2. 16.7 Ai fini dell'armonizzazione delle regole tecniche con la normativa emanata dal CEI, come previsto all'art. 4, comma 4.7, il Gestore può avvalersi dei contributi tecnici da questi predisposti, nonché di eventuali contributi degli organismi tecnici di cui al comma 12.4. 16.8 Il Gestore definisce un programma annuale per l'elaborazione e l'aggiornamento delle regole tecniche individuando le priorità, i principali adempimenti e le analisi concernenti gli aspetti tecnici delle regole medesime, ai fini della loro adozione. Il programma è trasmesso all'autorità entro il 30 aprile di ogni anno. Il Gestore trasmette altresì all'autorità mensilmente un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori di elaborazione e di aggiornamento delle regole tecniche. Titolo III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 17. Disposizioni transitorie 17.1 Con successivi provvedimenti l'autorità stabilisce direttive specifiche affinché il Gestore elabori ed adotti regole tecniche per la misura dell'energia elettrica e della continuità del servizio nei siti di connessione alla rete di trasmissione nazionale e nei punti interni alle altre reti in cui la misura risulti funzionale alle attività di trasmissione e dispacciamento. 17.2 Entro il 30 aprile 2000 il Gestore definisce e trasmette all'autorità un programma base per l'adozione di regole tecniche che, per l'anno 2000, costituisce il programma annuale di cui al precedente art. 16, comma 16.8. Il programma base, elaborato nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 e tenuto conto delle finalità di cui all'art. 2, comma 2.2, contiene l'indicazione degli elementi tecnici di cui ai precedenti artt. da 7 a 15 oggetto delle regole tecniche per l'anno 2000. L'autorità trasmette al Gestore eventuali osservazioni sul programma base entro quindici giorni dal suo ricevimento. 17.3 Entro il 31 maggio 2000 il Gestore adotta e trasmette all'autorità le regole tecniche elaborate in conformità al programma base di cui al precedente comma ai fini della loro verifica e approvazione. Fino all'approvazione da parte dell'autorità di queste regole tecniche si applica la normativa tecnica vigente. Art. 18. Disposizioni finali 18.1 Le regole tecniche, verificate ed approvate dall'autorità, sono pubblicate dal Gestore nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificate dal Gestore alla Commissione delle Comunità europee a norma dell'art. 8 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28-3-1983. 18.2 Le regole tecniche verificate e approvate dall'autorità costituiscono parte integrante del codice di trasmissione e dispacciamento di cui all'art. 1, secondo comma, della direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21-1-2000, recante direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, quarto comma del decreto legislativo 16-3-1999, n. 79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 21 del 27-1-2000. |
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